PERTINENZE CEDUTE ANCHE NON CONTESTUALMENTE AGLI ORIGINARI ACQUIRENTI
Aliquota al 10% anche per i box autorimesse

Giovambattista Palumbo

Tra i beni che possono fruire dell’aliquota Iva al 10% ci sono anche i box autorimesse, pertinenze di abitazioni cedute, anche non contestualmente, da imprese costruttrici agli originari acquirenti. Così la Cassazione con ordinanza 1129/2019. L’Agenzia affermava che l’aliquota del 10% non poteva essere applicata in caso di acquisto separato dei box rispetto alle unità principali, occorrendo, in ogni caso, la contestualità degli atti. Secondo la Corte, la censura non era fondata. Il comma 2 dell’art.16 del dpr 633/72 stabilisce infatti che l’aliquota Iva è ridotta al 10% per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nell’allegata Tabella A, laddove la parte III della Tabella A, n. 127 undecies, contempla fra i beni che possono fruire dell’aliquota agevolata le case di abitazione non di lusso e i fabbricati, o porzioni di fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione e ceduti da imprese costruttrici, purché permanga l’originaria destinazione. La Corte evidenzia come scopo della norma sia quello di agevolare la cessione, favorendo l’accesso di singoli all’acquisto di proprietà per esigenze abitative ed incentivando lo sviluppo dell’edilizia abitativa, non prevedendosi, quale condizione per godere dell’agevolazione, che la pertinenza debba essere ceduta contestualmente all’immobile al quale accede. Come del resto precisato dall’Agenzia (circ. 12/2007 e risoluzione 139/2007), la sussistenza del vincolo pertinenziale consente di attribuire alla pertinenza la stessa natura del bene principale. Non essendovi contestazioni sui box rientranti nella specie vista né che la società fosse l’impresa costruttrice, la pretesa era infondata.


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